contributi a sostegno dell'affitto e delle utenze 

 Con il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021 è stato stabilito, nell’allegato A, il riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:

al Comune di Calvatone viene assegnato un fondo di € 7.563,93 destinati ai residenti del Comune di Calvatone;

al Comune di Tornata viene assegnato un fondo di € 4.870,22, destinati ai residenti del Comune di Tornata;

1.       I soggetti che ritengono di possedere i “requisiti di accesso” così come definiti al punto 2 potranno presentare richiesta entro il 31 dicembre 2021, per accedere ad uno solo dei seguenti interventi a sostegno delle famiglie:

· contributo per il pagamento dell’affitto (con esclusione dal contributo degli immobili di lusso: categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville e A/9 palazzi di eminenti pregi artistici e signorili). Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo famigliare;

· contributo per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas – non sono ammissibili le spese telefoniche). Il contratto di fornitura dell’utenza deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo famigliare.

2.       Il contributo per il pagamento dell’affitto e il contributo per il pagamento delle utenze domestiche NON sono cumulabili tra di loro. L’istanza “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” può essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.

 2 REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare richiesta di contributo  soggetti privati (persone fisiche) residenti a Calvatone e Tornata e che siano Cittadini italiani o dell’Unione Europea o cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo e che ricadano in una delle seguenti casistiche al momento della presentazione della domanda:

A.  Nucleo famigliare con un indicatore del modello ISEE Ordinario o Corrente inferiore o uguale a € 20.000,00;

B.  Nucleo famigliare con un indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00 e che presenti la seguente condizione: “con riferimento all’anno 2020 riduzione di reddito imponibile IRPEF del nucleo famigliare pari al 25% delle proprie entrate successivamente al 8 marzo 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19”. 

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